Cittadinanza “Ius Sanguinis”: questioni di legittimità respinte dalla Corte Costituzionale

Le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino dinnanzi la Corte costituzionale in riferimento ai limiti introdotti dal D.lg. 36/2025 alla trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza sono state giudicate in parte infondate e in parte inammissibili.

L’oggetto della questione è la deroga all’art.1 che, rispetto la norma previgente che consentiva la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, prevede venga considerato come non avente mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza anche prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Quanto sopra è sempre valido, a meno che ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. nel rispetto della normativa applicabile, ha presentato domanda entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 alle autorità competenti;
  2. un ascendente di primo (genitore) o secondo grado (nonno) attraverso il quale si richiede la cittadinanza possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  3. un genitore, anche adottivo, è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio/richiedente.

Quindi, se prima era sufficiente dimostrare di avere un ascendente italiano, le novità introdotte limitano la cittadinanza a due generazioni (se in possesso di sola cittadinanza italiana) oppure all’esistenza di un legame concreto, salvo nel caso di figli minori.

Il Tribunale di Torino, sollevando dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, sancente il principio di uguaglianza, ha contestato in riferimento a tale disposizione:

  • l’arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno richiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che hanno presentato richiesta solo successivamente.
  • la lesione dei diritti acquisiti, sostenendo che la nuova norma introdotta determinerebbe una «revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale».

In aggiunta, sono state sollevate dal medesimo Tribunale anche ulteriori questioni di legittimità in relazione a disposizioni e norme europee e internazionali dichiarate rispettivamente non fondate ed inammissibili, tra cui:

  • l’art.9 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e l’art.20 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
  • l’art. 15 (comma 2) della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, e l’art.3 (comma 2) del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

A oggi, la questione non è però ancora conclusa: tre ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Mantova e Campobasso sono ancora pendenti davanti la Corte.

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